Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della Tari agli immobili nei quali viene svolta l'attività industriale. Nel quesito sottoposto al Ministero si precisa che le aree produttive insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali e da aree scoperte che sono asservite al ciclo produttivo e che sono parte integrante dello stesso in quanto si tratta di:

– superfici adibite allo stoccaggio di materie prime
– magazzini intermedi di produzione
– magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti

Nella risoluzione ministeriale si precisa come la legge3 stabilisca che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Pertanto i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere del regolamento comunale4.

Devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della Tari le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.

Il Comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dalla norma4, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine si ritiene che il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento e per evitare, all'origine, l'insorgere di un inutile contenzioso.