Studi di settore – Regime premiale – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013

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Contenuto in sintesi

In merito agli studi di settore, per il periodo di imposta 2012, sono stati individuati i contribuenti, che accedono al regime premiale.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 82537, datato 5 luglio 2013, recante: ”Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore”.

Si ricorda che i commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del D.L. n. 201/2011 prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore (vd. ns. circ.n. 125/2011).

In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione al terzo);

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

1) dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;

2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Con riguardo a tali condizioni è necessario che:

I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.

Con il provvedimento in esame è stabilito che per il periodo di imposta 2012 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al provvedimento in esame (es.: bar, gelaterie, pasticcerie, commercio al dettaglio di alimentari, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, ecc.).

Nell’allegato n. 2 al provvedimento stesso inoltre sono elencati gli indicatori di coerenza economica,rilevanti ai fini del regime premiale distinti in base alle seguenti tipologie:

a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) di efficienza e produttività del fattore capitale;

c) di efficienza di gestione delle scorte;

d) di redditività;

e) di struttura.

Per un esame completo si rinvia al testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con i relativi allegati n. 1 e n. 2 sopra citati.

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