Come ben sanno le Imprese che hanno partecipato ai meetings divulgativi tenuti la scorsa primavera, ANID si era impegnata a cercare di raggiungere una accordo con i principali Enti di Certificazione allo scopo di contenere i costi della certificazione e di istruire i loro Auditors, in modo che fossero interlocutori adeguatamente competenti nelle attività di Disinfestazione e Derattizzazione. Su queste basi è stata raggiunta e formalizzata una Convenzione che coinvolge anche CEPA sul piano europeo e che contiene i seguenti punti:

 

1. Oggetto

La presente convenzione d’intesa ha come obiettivo l’armonizzazione dei contenuti tecnici del servizio svolto dagli enti di certificazione aderenti a questa convenzione per l’erogazione della certificazione a UNI EN16636.

 

2. Campo di applicazione

Quanto convenuto nella presente convenzione di intesa volontaria si applica a tutte le aziende interessate alla certificazione UNI EN 16636.

 

3. Impegni degli enti di certificazione aderenti alla presente convenzione

Gli enti di certificazione aderenti alla presente convenzione, si impegnano a:
– qualificare i propri auditor secondo i criteri definiti nell’accordo
– emettere le proprie offerte quantificando le tempistiche di audit come definite nel presente accordo
– omissis ..(contenuti tecnici degli EdC)
– non concedere esclusioni dal Campo di applicazione del sistema di gestione. Una azienda di Pest Control deve certificare tutto il pest managment indipendente dal settore di applicazione del servizio
– rilasciare certificati che riportano nel campo di applicazione solo la seguente dicitura: Sistema di gestione del Pest Managment

 

4. Disposizioni tecniche ed operative

 

4.1  Qualifica degli auditor
Gli auditor utilizzati per eseguire le verifiche a fronte della norma UNI EN 16636 devono soddisfare i seguenti requisiti:
– omissis (requisiti interni), omissis (qualifiche interne),  omissis (esperienze tecniche)      
– aver sostenuto un corso ANID di due giorni sulla norma con superamento di un esame finale

 

4.2 Tempi di verifica
Le offerte emesse a fronte della norma UNI EN 16636 devono rispettare le seguenti tempistiche di audit:

 

4.2.1 Verifiche non combinate con altri sistemi di gestione
– Certificazione: 1,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Prima sorveglianza: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Seconda sorveglianza: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere

 

4.2.2 Verifiche combinate con altri Sistemi di Gestione
– Certificazione: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Prima sorveglianza: 0,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Seconda sorveglianza: 0,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
Nel caso di aziende multisito i siti da verificare in certificazione vanno calcolati con il criterio della radice quadrata (arrotondato per accesso) prevedendo mezza giornata per ogni sito visitato. Nel caso delle sorveglianze i siti da verificare vanno calcolati con il criterio dello 0,6 della radice quadrata. La verifica di rinnovo segue sempre i criteri della sorveglianza: 1 gg per verifiche non combinate con altri sistemi di gestione e 0,5 gg per verifiche combinate con altri sistemi di gestione

 

5. Sorveglianza ANID

ANID si riserva di eseguire periodiche verifiche sull’operato degli enti che sottoscrivono l’accordo. La verifica prevede la valutazione a campione dei seguenti aspetti:
– verifica dei contratti per la conformità delle tempistiche di verifica
– verifica della qualifica dei valutatori utilizzati (chiedendo il rapporto di verifica)
– verifica del certificato rilasciato all’organizzazione

 

6. Validità della convenzione d’intesa

La presente convenzione ha validità triennale, a partire dal 1° ottobre 2015 con possibilità di recesso da parte degli enti firmatari con un preavviso di almeno due mesi

La Convenzione riguarda i seguenti Enti di Certificazione: BUREAU VERITAS, C.S.I., CERTIQUALITY, CSQA, DEKRA, DNV GL, KIWA CERMET ITALIA, NSF ITALY SRL, AGROQUALITA’ RINA GROUP, ANCIS, SGS.

La Convenzione ANID-Enti di Certificazione è collegata ad un accordo con CEPA che prevede l’adeguamento delle metodologie di certificazione al Protocollo adottato da CEPA, valido per l’utilizzo del logo CEPA Certified, divulgato ed richiesto a livello europeo dalle più importanti Imprese del settore alimentare.

Sostanzialmente, l’accordo con CEPA prevede 1. CEPA opererà in Italia solo attraverso ANID 2. CEPA non potrà concedere il marchio CEPA alle aziende certificate UNI 16636 in Italia da EdC che non hanno sottoscritto l’accordo con ANID 3. Il marchio CEPA sarà concesso anche alle aziende non associate ANID purchè certificate da EdC che rispettano e hanno sottoscritto l’accordo con ANID 4. Il marchio CEPA verrà concesso alle aziende associate a ANID dietro il pagamento di una fees di € 150,00 e di € 300,00 per quelle non associate a ANID 5. L’accordo ANID – CEPA – EdC italiani si applica solo alle aziende aventi sede legale e stabilimenti in Italia.

 

Per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento è possibile rivolgersi alla Segreteria ANID, preferibilmente tramite e mail: anid@disinfestazione.org