Il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 ha disposto che fino  al  31 dicembre  2015,  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune  modifiche  normative […], alcune sanzioni relative al SISTRI non vadano applicate.

Le sanzioni  relative  al SISTRI  che si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015 sono le seguenti1:

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il pagamento del contributo per l'iscrizione  al  SISTRI sono   puniti   con   una   sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi  si applica una sanzione amministrativa     pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente   la sospensione immediata dal servizio fornito dal  SISTRI nei  confronti  del  trasgressore.  In sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al SISITRI occorre tenere conto dei  casi  di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Siccome l'iscrizione al SISTRI ad oggi è dovuta solo se si è produttori di rifiuti pericolosi e si occupa oltre 10 dipendenti potrebbero essere applicate le sanzioni massime previste.

Entro il 1° febbraio 2015, dunque, gli enti e le imprese iscritti al Sistri sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pagando il contributo per l'anno 2014. Entro il 30 aprile 2015, salvo ulteriori novità, è altresì dovuto il versamento del contributo per l'annualità 2015.