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Riscossione mediante ruoli – Modifiche – Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
Contenuto in sintesi
L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate mensili.
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Con la presente si prosegue l’analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame in materia di disposizioni per la riscossione mediante ruoli (art. 52).
Dilazione di pagamento
Come noto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Il provvedimento in esame dispone che la predetta rateazione, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, per "comprovata e grave situazione di difficoltà", si intende quella in cui ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, qualora egli non effettui il pagamento di 8 rate, anche non consecutive,, nel corso del periodo di rateazione.
Procedimento di vendita
Come noto, il debitore ha la facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato od ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale può intervenire nell'atto di cessione ed al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito viene rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.
Il decreto in esame prevede che, nel caso in cui il debitore si avvalga di tale facoltà, la vendita del bene deve aver luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto ovvero entro la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto per la stima del valore del bene da parte del giudice.
Se la vendita del bene non ha luogo nei 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è la necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può, comunque, esercitare la predetta facoltà di vendita al prezzo stabilito in base ai parametri legali (vd. artt. 69 e 81 del D.P.R. n. 602/1973).
Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni (in luogo dei precedenti 120 giorni), senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Beni pignorabili
Il decreto in esame prevede che i beni indispensabili per l'esercizio della professione o dell'impresa del debitore, anche se quest'ultimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle sue attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale od indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Inoltre, in caso di pignoramento di tali beni, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso.
In tale ipotesi, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Pignoramento dei crediti verso terzi
Come noto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito medesimo.
A tal fine, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, si procede nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Il decreto in esame aumenta tale termine a 60 giorni.
Limiti di pignorabilità
Nel caso in cui vengano accreditate sul conto corrente intestato al debitore le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Espropriazione immobiliare
Il provvedimento in esame stabilisce che l'agente della riscossione non potrà procedere all'espropriazione immobiliare se l' unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e, comunque, dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Inoltre, nei casi diversi da quello sopra illustrato, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione solo se l'importo complessivo del credito, per cui procede, è superiore a 120.000 euro.
L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita
Almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.
Inoltre, su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice potrà disporre:
- la pubblicità al pubblico degli incanti a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
- la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene sia manifestamente inadeguato.
Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.
In tali ipotesi, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione.