In data 29 settembre Anid ha inviato una comunicazione al Municipio IV di di Roma in merito a requisiti errati sulla figura del Responsabile Tecnico, inseriti nel Capitolato tecnico RDO servizi di derattizzazione – disinfezione – disinfestazione aree interne ed esterne di pertinenza delle strutture educative insistenti sul territorio del Municipio IV – Periodo 26 mesi a decorrere dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Riceviamo comunicazione da parte di una nostra Associata in merito ai requisiti richiesti alla figura del Responsabile Tecnico nel Capitolato in questione, precisamente contenuti negli artt. seguenti:
10. la Ditta dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di nomina del Direttore tecnico dei lavori, in possesso del titolo specifico per l’assunzione di tale direzio- ne (Laurea in Agraria, Biologia, Scienze Ambientali). Il Direttore tecnico dei lavori dovrà essere dipendente dell’azienda concorrente oppure dovrà assumere tale incarico in qualità di consulente. In quest'ultimo caso dovrà essere regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di competenza da almeno 3 (tre) anni.
11. la Ditta dovrà, altresì, produrre dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di accettazione della nomina sottoscritta dal tecnico incaricato. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da un Curriculum vitae in cui siano specificate le Direzioni Lavori assunte, per servizi identici a quelli oggetto di gara e dalle certificazioni rilasciate dalle PP.AA. per le quali sono state eseguite le direzioni.
Le indicazioni contenute nel Capitolato sono del tutto errate e contrarie alle normative spe- cifiche (L. 82/94 e D.M. 274/97).
E’ altresì ben noto come il Responsabile Tecnico debba possedere i requisiti tecnico-organizzativi del preposto alla gestione tecnica, caratterizzati da un rapporto d'immedesimazione con l'impresa compreso in uno degli esempi sottoelencati, (in caso di titolare o legale rappresentante il riquadro deve essere comunque compilato):
a. per le ditte individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo; b. per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s. un ammini- stratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizza- tivo;
b. per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s., un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.
Il Preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, D.M. 7 luglio 1997, n. 274)
Il Ministero delle attività produttive è intervento sulla figura del responsabile tecnico, con la Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, ribadendo che “Perché i requisiti posseduti dal re- sponsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione”. Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l’impresa un “vincolo stabile e continua- tivo”, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgi- mento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
– il titolare,
– il lavoratore dipendente,
– il socio prestatore d’opera,
– il familiare collaboratore,
– l’institore,
– l’associazione in partecipazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, invitiamo codesto spett.le Ufficio a rettificare quanto inserito nel Capitolato indicato, prorogando i termini di scadenza e provvedendo a comuni care tale rettifica nelle modalità utilizzate per la divulgazione del bando di gara.