Con il d.m. 4 aprile 2023, n. 59, entrato in vigore il 15 giugno 20231, è stato introdotto e regolamentato il c.d. RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ossia un modello di gestione digitale delle scritture ambientali per la tracciabilità dei rifiuti.
Esso è stato istituto dall’art. 6 del d.l. 135/2018 (l. 12/2019 che ha abrogato il Sistri) ed è disciplinato dall’188-bis d.lgs. 152/2006.

Va subito precisato che la funzionalità del nuovo Registro, e dei relativi formulari e registri di C&S digitali, è rimessa a futuri decreti ministeriali da emanare entro il 19 dicembre 2023 e sarà comunque operativo dal 14 dicembre 2024: fino ad allora si continueranno ad utilizzare il formulario ex Dm 145/1998 (o eventualmente il Vi.Vi.Fir.) e il registro cronologico di Carico e Scarico ex Dm 148/1998 attualmente in vigore.

In estrema sintesi il RENTRI costituisce una sorta di “registro centralizzato” dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari (gli allegati I e II del d.m. 59/23 disciplinano i nuovi modelli di registro e formulari ex art. 190 e 193 d.lgs. 152/2006), tenuti in modalità digitale e trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo2. Esso inoltre rende disponibili agli operatori le informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari.

Ai sensi dell’art. 12, c. 1 sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

  • a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto attiene i rifiuti prodotti da attività di disinfestazione, da una prima lettura, sembrerebbero essere ricompresi nella lettera b) ma in merito arriveranno sicuramente dei chiarimenti.
Peraltro il rinvio all’art. 9, c. 3 del medesimo decreto (articolo dedicato alla data di entrata in vigore dei nuovi modelli e che al comma 3 dispone quanto segue: “Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”) non brilla per trasparenza. Ci si augura altresì che siano previste delle eventuali semplificazioni per la categoria dei produttori di rifiuti propri iscritti in categoria 2-bis.

Ai fini dell’iscrizione al sistema RENTRI, i soggetti ad esso obbligati sono stati suddivisi dall’art. 13, c. 1, nelle seguenti “classi di utenti”:

  • a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti […] che dovranno iscriversi dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025;
  • b) enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti che dovranno iscriversi dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025;
  • c) restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, c. 1, d.m. 59/2023 che dovranno iscriversi dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026.

Per quanto attiene i rifiuti da attività di disinfestazione, l’art. 13, c. 2 precisa che i produttori iniziali di rifiuti che trasportano “esclusivamente” i propri rifiuti speciali e iscritti all’Albo gestori in categoria 2-bis, si iscrivono al RENTRI “quando obbligati come produttori” di rifiuti, nel rispetto delle sopra indicate tempistiche.

Ciò significa, per gli associati ANID, che la tempistica dell’iscrizione sarà dettata dal numero di dipendenti occupati nella singola impresa, determinati secondo quando previsto dall’art. 13, c. 33.

Le concrete modalità applicative dell’innovativo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti è quindi ancora in divenire e vi è forte attesa per i decreti ministeriali attuativi sui quali gli operatori ripongono un’alta aspettativa per avere chiarezza.

Avv. Roberta Agnoletto

1 Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023.
2 Giova precisare che durante il trasporto su strada, per evidenti esigenze di controllo, il rifiuto sarà comunque accompagnato da una stampa del formulario digitale o potrà essere esibito tramite dispositivi mobili.
3 Art. 13, c. 3: “Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato con i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.” L’art. 3, c. 1, lett. c), definisce “dipendenti: tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione;”.