Questo mese l'Informativa del nostro esperto in materia di smaltimento rifiuti, Fabio Bravi, affronta il seguente quesito:

Deve obbligatoriamente iscriversi al SISTRI per la sola Unità Locale 1 un produttore con il seguente quadro organizzativo? UL1: 3 unità lavorative annue e produzione di rifiuti pericolosi UL2: 9 unità lavorative annue e produzione di rifiuti NON pericolosi

 

 

La legge (1) stabilisce che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli imprenditori agricoli (2) che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta (3);
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari (4);
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio (5);
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Fatta la dovuta premessa, per rispondere alla domanda intendo rifarmi a quanto pubblicato sul sito (6) del SISTRI nella sezione domande frequenti, in quanto viene dichiarato che i contenuti di tale sito sono approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Qui viene riportato (7) che relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti (8) complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
Siccome il numero complessivo delle unità lavorative annue del produttore in questione è maggiore di 10, è obbligatoria l'iscrizione al SISTRI ma limitatamente all'unità locale 1 (ove si producono rifiuti pericolosi), anche se vi sono meno di 11 unità lavorative annue.
Questa recente interpretazione, avvallata anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contraddice quanto riportato nelle precedenti informative periodiche (Luglio 2014) ed è da ritenersi attualmente valida.

 

NOTE
1. Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014
2. enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile
3. ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006
4. di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
5. di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006
6. www.sistri.it
7. FAQ-124 Modalità di calcolo dei dipendenti per i produttori iniziali
8. cioè unità lavorative annue (come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005) SITOGRAFIA www.sistri.it

 

In allegato il PDF dell'informativa scaricabile