Pubblichiamo, come di consueto  l'informativa mensile del nostro esperto, dott. Fabio Bravi, in materia di rifiuti.

 

RIFIUTI PERICOLOSI: LE NUOVE CARATTERISTICHE DI PERICOLO E LA DISTINZIONE DAI CODICI A SPECCHIO NON PERICOLOSI

Con il recente Regolamento Europeo (1) che si applica a decorrere dal 1° giugno 2015 sono state modificate le caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi (i cosiddetti codici H) introducendo i nuovi codici identificati con le lettere HP che definiscono le nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Pertanto i rifiuti pericolosi saranno individuati dall'apposito codice CER accompagnato da una o più delle seguenti nuove caratteristiche di pericolo:

HP 1 “Esplosivo”
HP 2 “Comburente”
HP 3 “Infiammabile”
HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”
HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”
HP 6 “Tossicità acuta”
HP 7 “Cancerogeno”
HP 8 “Corrosivo”
HP 9 “Infettivo”
HP 10 “Tossico per la riproduzione”
HP 11 “Mutageno”
HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
HP 13 “Sensibilizzante”
HP 14 “Ecotossico”
HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”

Ritengo inoltre sia fondamentale ribadire quanto già indicato nella precedente informativa di gennaio 2015 e cioè che se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero l'effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo. Nel caso in cui non intenda sottoporre ad analisi il proprio rifiuto il produttore è costretto ad utilizzare il codice CER pericoloso e non il suo speculare non pericoloso, assegnando anche le opportune nuove caratteristiche di pericolo di cui sopra.

(1) Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

 

 

SISTRI: ADEMPIMENTO IN CASO DI VARIAZIONE DEL CODICE CER

A far data dal 1° giugno 2015, i rifiuti prodotti e gestiti saranno soggetti alla nuova normativa. Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti in deposito, classificati secondo le vecchie disposizioni. Ricordo che in presenza di registrazioni di carico effettuate secondo la vecchia codifica e non ancora movimentate, ovvero parzialmente movimentate, è necessario procedere alla compilazione di registrazioni cronologiche di scarico per azzerare le quantità residue e, contestualmente, provvedere alla compilazione di nuove registrazioni cronologiche di carico per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione. Documentazione di supporto per lo svolgimento di questa procedura è presente sul sito www.sistri.it.

 

 

SISTRI: RIDUZIONE CONTRIBUTI

Il Governo ha ritenuto che non sarebbe assolutamente opportuno sospendere l’operatività del SISTRI e si impegna a ridurre adeguatamente il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dalla data del 1° gennaio 2016 e fino alla piena operatività.

 

 

In allegato l'informativa in formato PDF da scaricare e stampare