Di seguito pubblichiamo l'informativa del consulente ANID in materia di smaltimento rifiuti, dott. Fabio Bravi (nella foto)

 

SISTRI CHiARIMENTI

A seguito della pubblicazione delle ultime norme riguardo la “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), il Ministero dell’Ambiente ha diramato la Circolare n. 1 del 31 ottobre 20131. La presente circolare – che sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 1° ottobre 2013, affronta le questioni relative:
• ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
• ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
• alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
• al regime transitorio e sanzioni;
• all'adesione volontaria al SISTRI.

In riferimento alle sanzioni, il Ministero precisa che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le previsioni previgenti al SISTRI.

 

Riguardo alla presentazione del MUD, viene precisato che, in applicazione dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: “CHIARIMENTI” 

Con la Circolare 07/11/2013, n. 49801 il Ministero dell'Ambiente fornisce chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, recante il regolamento di disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

• Ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013: le sole PMI non soggette ad AIA, ovvero tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dai requisiti dimensionali. La circolare ha chiarito che un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
• Obbligatoria o facoltativa: sulla questione che la richiesta dell'AUA sia una facoltà ovvero un obbligo in capo al gestore, viene chiarito che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi, salvo che ricorra una delle deroghe previste dall'art. 3 del Regolamento.
• Scadenza di una comunicazione/autorizzazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: nel caso di impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione il gestore ha l'obbligo di presentare istanza di AUA. Sempre per le attività soggette anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA.
• Attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale: il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.
• Termine di presentazione della domanda di AUA: la Circolare chiarisce che, davanti all'alternativa tra il termine indicato dalle norme di settore e l'indicazione contenuta nel Regolamento «alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito», è preferibile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.