Pubblichiamo l'informativa mensile curata dal nostro esperto Fabio Bravi, che queste mese prende in esame due questioni importanti: la proroga di un anno per l'adeguamento SISTRI e un quesito pervenuto dai soci in merito allo smaltimento di un roditore morto previo consumo di esca rodenticida.

 

SISTRI: Prorogato di un anno il termine per l’adeguamento 

A fine anno nel cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (1) è stata inserita la proroga di un anno al termine conclusivo del “doppio binario” registro cartaceo/SISTRI e pertanto risulta sospesa per tutto il 2016 l'applicazione delle sanzioni per l'errata operatività del SISTRI.

 

Da notare però che rimane invece obbligatorio, per le aziende obbligate ad iscriversi e per quelle già iscritte al SISTRI, il pagamento del contributo annuale entro il 30/04/16 ed è pertanto sanzionabile il suo mancato o tardivo pagamento.

 

Quesito dai soci: In caso di presenza di topo morto previo consumo di esca rodenticida o per cattura con esca a collante, come deve essere smaltito? Come rifiuto organico o come rifiuto potenzialmente assimilabile ai pericolosi codice 16 03 05* (rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose)? Inoltre il trasporto dei roditori morti, dalla ditta presso la quale si è effettuato il monitoraggio alla sede, deve prevedere particolari requisiti (temperature controllate, contenitori di un certo tipo, ecc..)?
Nelle Linee Guida Gestione Rifiuti Gennaio 2014, reperibili facendone esplicita richiesta alla segreteria ANID, per le carogne dei roditori si individuano due possibili classificazioni:
1) RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (consigliato da ANID) oppure
2) ASSIMILAZIONE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Regolamento CE n.1069/2009).

 

1) RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI
Classificazione con 2 soli CER alternativi riferiti allo scopo dell'attività:
CER 180103* rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli esseri umani che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
CER 180202* rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
Oltre agli adempimenti gestionali obbligatori anche per i rifiuti non infetti è obbligatoria:
– la riduzione Deposito temporaneo a 5 gg o 30 gg per quantità inferiori a 200 litri
– la registrazione del movimento di carico/scarico entro 5 gg
– il trasporto all'interno di contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»

 

2) ASSIMILAZIONE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Regolamento CE n.1069/2009).
Attuazione dei seguenti adempimenti:
A) categorizzare il materiale in oggetto
B) raccogliere e trasportare i SOA con le modalità indicate dal regolamento
C) ottenere l'autorizzazione del sito interessato dall'attività di conservazione dei SOA, previo verifica ispettiva ASL su requisiti igienico sanitari, controlli interni ed attuazione di un adeguato sistema HACCP
D) verificare la conformità alle normative regionali.

Per il trasporto delle carogne dal cliente alla sede devono essere attuate le prescrizioni previste dalla rispettiva normativa. In particolare nel caso si opti per la classificazione come rifiuti infetti, come indicato, il trasporto dovrà essere effettuato all'interno di contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
In generale la classificazione di cui al punto 1) RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI è consigliata per le seguenti tipologie di rifiuti:
1. Carogne dei roditori,
2. Esche ratticide paraffinate usate,
3. Supporti con colle sporche (insetti e/o roditori),
4. Guano di piccione e dei volatili in genere.

 

Ricordo che per tutti i rifiuti non infetti il deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto di tempi/quantitativi massimi, in particolare, l'avvio verso le successive operazioni (smaltimento o recupero) può avvenire a scelta del produttore unicamente secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:
• criterio temporale: il conferimento dei rifiuti a terzi avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
• criterio volumetrico: il conferimento dei rifiuti a terzi avviene quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il predetto limite volumetrico, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. E’ importante ribadire che il limite volumetrico si riferisce alla somma dei volumi di tutti i rifiuti in deposito.

Ripeto che i rifiuti infetti prevedono:
– la riduzione Deposito temporaneo a 5 gg o 30 gg per quantità inferiori a 200 litri
– la registrazione del movimento di carico/scarico entro 5 gg (invece di 10 come previsto per tutti gli altri rifiuti speciali).

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti (sanzionabile e, per i soli rifiuti pericolosi, con implicazioni penali) o uno stoccaggio che necessita di una specifica autorizzazione.

 

NOTE 1. Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015

 

In allegato l'informativa completa in PDF da scaricre e stampare