Di seguito la risposta a questo frequente quesito del nostro esperto dott. Fabio Bravi
Ai sensi di legge1, “I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, […]”.
Inoltre ai sensi del “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”2, “i formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi”.
La circolare 3 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati chiarisce che “al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario”. Tale rapporto è previsto in modo espresso dalla normativa all’epoca vigente4, oltre che da quella attualmente vigente2 e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico.
NOTE
1) art. 190, comma 3 del D.Lgs n. 152/06
2) Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 art. 4, c. 3
3) Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98
4) art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997
SITOGRAFIA
www.ambientelegale.it