SISTRI: pagamento del contributo di iscrizione 2014
Con la definitiva entrata in operatività del SISTRI, scattata il 1° ottobre 2013, per i gestori, e il 3 marzo 2014, per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, da quest’anno torna, infatti, ad essere esigibile il contributo di iscrizione al sistema, sospeso per gli anni 2012 e 2013. Il contributo previsto, stando alla normativa attuale, dovrà essere versato entro il 30 aprile prossimo, ma dovrebbe essere in dirittura di arrivo un decreto che prevede, tra le altre cose, una proroga del pagamento al 30 giugno 2014 (magra consolazione per le aziende a cui non siano stati rimborsati i contributi di iscrizione già versati nel 2011 per l'anno in cui sistema non entrò in funzione).

 

SISTRI: attenti al phishing!
Sulla rete Internet transitano messaggi di posta elettronica che sembrano provenire dal dominio di posta del SISTRI ma che in realtà si dimostrano essere messaggi “civetta” inviati da malintenzionati per attuare delle truffe informatiche.
Tale problematica non è riconducibile al SISTRI e non è in alcun modo possibile impedirne il perpetrarsi. 
Al fine di prevenire e proteggersi da eventuali attacchi di phishing (truffa informatica) si raccomanda di considerare che le procedure operative del SISTRI non prevedono, in alcun caso, l’invio di mail per mezzo delle quali si invitano gli Utenti a fornire o confermare i dati di accesso o eseguire pagamenti.

Quesiti dai soci
Domanda:
Non ho chiaro quale codice CER è più appropriato per lo smaltimento di indumenti "tute e guanti monouso" contaminati con sostanze pericolose derivate dalle opere di disinfestazione e derattizzazione che ritengo non siano infette. È sbagliato classificarle con il Codice CER 150202* ?

Risposta: Ritengo che, sulla base delle informazioni fornite, il codice CER 150202* sia adatto in quanto la sua definizione (150202 * assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) comprende il rifiuto in oggetto ovvero gli indumenti protettivi.
Faccio presente che il fatto che lei li ritenga non infetti potrebbe essere corretto ma talvolta potrebbe non essere sufficientemente cautelativo. A tal proposito posso consigliare di escludere il rischio infettivo tramite specifica analisi biologica su campione rappresentativo da effettuarsi previo ogni conferimento e comunque entro i termini del deposito temporaneo dei rifiuti infettivi (30 giorni per volumi inferiori ai 200 L o 5 giorni per volumi superiori a 200 L).
Altro consiglio che posso dare è verificare, preventivamente alla messa in carico, la fattibilità dello smaltimento del rifiuto con il codice CER scelto ad esempio contattando il trasportatore, ma tenendo sempre ben presente che la classificazione è un adempimento che spetta di legge al produttore.

 

NOTE
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