Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge n. 133, datato 12 settembre 2014, re-cante: ”Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. 
Di seguito si illustrano le principali novità fiscali contenute nel provvedimento in esame. 

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione (art. 19)
La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclu-sivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione (art. 21) 

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di com-pravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
Tale deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
La deduzione spetta a condizione che:
a) l'unità immobiliare, acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, cioè non deve trattarsi di costruzioni in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, cioè dai contratti a canone concordato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della L. n. 350/2003, cioè dai contratti a canone speciale per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Con apposito e successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le ulteriori modalità attuative.

Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (art. 24) 
I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizza-zione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni pos-sono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.