Riceviamo da FISE ANIP questa inportante informativa inerente l'accordo sull'assistenza sanitaria integrativa e e la conseguente iscrizione al fondo ASIM del Ministero.
Si informa che, d’intesa con la VicePresidente Marzia Giuliani ed il componente del Consiglio Direttivo del Fondo, Paolo De Bernardi, è stato sottoscritto ieri l’accordo concernente quanto in oggetto e recante la data del 16 luglio in quanto oggetto di discussione nell’ultima sessione di trattativa per il rinnovo del c.c.n.l. tenutasi in tale data.
L’accordo fa seguito all’iscrizione del Fondo ASIM, effettuata il 25 luglio u.s., all’Anagrafe del Ministero della Salute, condizione che consente la tassazione e contribuzione agevolata delle somme versate dalle imprese al Fondo (10% a titolo di contributo di solidarietà come previsto dalle leggi vigenti in materia). In attuazione dell’articolo 69 del c.c.n.l. di categoria, quindi, le Parti stipulanti hanno concordato che, a decorrere dal presente mese di luglio 2014, ha inizio la contribuzione ordinaria al Fondo ASIM, quella relativa ai 4 euro mensili per i lavoratori fino a 28 ore lavorative settimanali ed ai 6 euro mensili per i lavoratori con un orario superiore.
I versamenti saranno effettuati con F24, indicando il codice che sarà specificato con circolare del Fondo che sarà inviata nei prossimi giorni, recante le specifiche tecniche relative alle modalità di pagamento; si invitano inoltre le imprese a visitare il sito internet www.fondoasim.it per le circolari e altre informazioni. Le Parti hanno inoltre concordato le modalità di versamento delle quote arretrate relative al periodo da luglio 2013 (data inizialmente prevista nel c.c.n.l. di categoria come avvio dell’assistenza sanitaria nel settore) a giugno 2014; le somme arretrate riguarderanno, quindi, la platea dei lavoratori in forza a ciascuna azienda nel mese di luglio 2014 con riferimento agli ultimi dodici mesi, limitatamente al periodo in cui il lavoratore è stato in forza presso la medesima azienda.
Le imprese verseranno, in quattro rate (settembre 2014, febbraio 2015, maggio 2015, ottobre 2015) da tre quote mensili (3 x 4 euro oppure 3 x 6 euro) ciascuna, le somme relative alla platea dei lavoratori in forza nel mese di luglio 2014. A titolo esemplificativo, qualora un lavoratore in forza alla data odierna sia stato assunto dall’impresa nel mese di marzo 2014, l’impresa erogherà al Fondo una tranche da tre quote mensili nel mese di settembre 2014 ed una ulteriore quota mensile con il mese di febbraio 2015; e così via. Solo nel caso in cui il lavoratore sia stato sempre in forza presso la medesima azienda da luglio 2013 alla data odierna, l’impresa verserà l’intero arretrato.
Ad integrazione dell’attuale normativa di cui all’articolo 69 del c.c.n.l. di categoria, inoltre, le Parti hanno concordato alcuni aspetti volti a garantire la massima applicazione possibile dell’istituto dell’assistenza sanitaria attraverso il principio della responsabilità dei datori di lavoro inadempienti anche per quanto concerne la perdita delle prestazioni sanitarie ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, l’irrinunciabilità del diritto da parte dei lavoratore, l’impegno delle Parti ad una adeguata informativa ed all’evidenziazione della voce in busta paga.