Il Comune di Milano ha approvato il regolamento comunale del tributo sui servizi indivisibili – TASI e le relative aliquote (Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2014 pubblicata all’albo pretorio il 15 luglio 2014). Rinviando alla lettura complessiva del regolamento che contiene la disciplina del nuovo tributo comunale e le aliquote per l’anno 2014, si segnalano di seguito le peculiari disposizioni stabilite dal Comune di Milano rispetto alla disciplina generale, nonché le aliquote TASI stabilite per l’anno 2014.

Art. 2 SOGGETTO PASSIVO
Come noto, soggetto passivo del tributo è il possessore dell’immobile. Il Comune stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante deve versare la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto.

Art. 5 DETRAZIONE
Sono introdotte apposite detrazioni di imposta per i possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (vd. comma 1) La detrazione spetta in misura decrescente in relazione all’ammontare della rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale e cessa per abitazioni con rendita superiore a 700,00 euro. L’eventuale detrazione è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio dimorante e residente anagraficamente nell’immobile, di età non superiore a 26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare 60,00 euro.

Art. 7 VERSAMENTI
Il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate:
• prima rata entro il 16 giugno (acconto): l’importo è pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
• seconda rata entro il 16 dicembre: saldo del tributo dovuto per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento dell’intero tributo può essere effettuato in un'unica rata entro il 16 giugno. Per semplificare gli adempimenti, il Comune potrà inviare al contribuente moduli di pagamento precompilati; tuttavia, il contribuente è comunque obbligato a versare l’imposta dovuta nei termini sopravvisti, anche in caso di mancato ricevimento del bollettino. Per l’anno 2014 la rata d’acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per tale anno. Per l’anno 2014 il versamento della prima rata Tasi deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 (vd. Decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88). 

PER L’ANNO 2014 SONO STATE DETERMINATE LE SEGUENTI ALIQUOTE:
1. ALIQUOTA 2,5 PER MILLE per gli immobili non soggetti ad IMU (es. abitazioni principali, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie abitazione principale dei soci, casa coniugale assegnata al coniuge, ecc.).
2. ALIQUOTA 0,8 PER MILLE per gli immobili soggetti ad IMU (es. immobili commerciali C/1, C/3, D/2, A/10, ecc.)
3. ALIQUOTA 1 PER MILLE per i fabbricati rurali ad uso strumentale.