Ecco la revisione 1 alle linee guida ANID nei confronti di SARS CoV 2.
La versione qui fornita mette a disposizione aggiornamenti documentali e normativi, resi necessari dall’evolversi degli eventi, e si propone di fare chiarezza su importanti questioni quali le competenze richieste per le attività di sanificazione e le limitazioni nell’impiego dell’ozono.
Il Par.1.4 descrive l’iter normativo che definisce i Requisiti delle imprese di servizi, precisando che ad oggi l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la nomina del Preposto alla Gestione Tecnica quale figura interna all’impresa.
Tali requisiti tecnici comportano almeno tre anni di esperienza specifica, oppure laurea o diploma in materie scientifiche, o specifica qualifica professionale. Senza questi requisiti non possono essere svolte le attività di sanificazione.
Nel Par. 2.2.2, trai prodotti disinfettanti, è stata riportata l’annotazione che l’ozono è oggi in fase di valutazione come disinfettante secondo il regolamento Biocidi (Reg. UE n. 528/2012). Di conseguenza attualmente si può parlare di igienizzazione ma formalmente non di disinfezione.
Sono stati poi rivisti un po’ tutti i capitoli del documento, precisando ed approfondendo i dettagli tecnici in merito alla gestione operativa dei servizi, all’ impiego delle attrezzature e dei DPI.
Tutto il documento ha avuto il privilegio di fruire della condivisione specifica con il Ministero della Salute, che ha contribuito in modo costruttivo alla sinergia tecnica tra gli autori ed i revisori.
Forlì, 08/05/2020