L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 530/2022 ha fornito chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Quest’ultima ha affidato alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la conclusione di un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
I Cinque commi dedicati alla materia (dal 720 al 725), chiariscono i criteri per la successiva elaborazione delle linee guida e aggiornano una serie di obblighi e relative sanzioni immediatamente operativi.
Comma 720 – Il tirocinio viene ridefinito come un “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale in grado di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Comma 721 – Vengono definiti nuovi criteri di redazione per le linee guida che andranno adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio ( quelle tuttora in vigore risalgono al 2017 ) :
- L’attivazione dei tirocini extracurriculari andrà circoscritto alle persone con difficoltà di inclusione sociale [ comma 721, lett. a) ];
- Andrà garantita una congrua corresponsione mensile, in termini di indennità di partecipazione, oltre a una durata massima (comprensiva di proroghe), nonché un numero massimo di tirocini extracurriculari attivabili in funzione delle dimensioni dell’azienda [comma 721, lett. b) ];
- Per la definizione dei livelli essenziali della formazione, sarà richiesta la redazione di un report che attesti le competenze di partenza del tirocinante ( cd. bilancio delle competenze ) e uno riguardante le competenze acquisite durante l’esperienza formativa [ comma 721, lett. c) ];
- Per procedere con l’attivazione di nuovi tirocini, andrà definita una quota minima di tirocinanti da assumere tra quelli già in essere [ comma 721, lett. d) ];
- Per garantire il tracciamento e il monitoraggio, la Comunicazione Obbligatoria ad oggi prevista per i tirocini extra – curriculari, verrà estesa anche ai tirocini curriculari. Al momento dell’attivazione andrà indicata puntualmente la mansione e le modalità di lavoro svolte dal tirocinante.
SANZIONI IMMEDIATAMENTE OPERATIVE:
Accanto a disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto alcune sanzioni immediatamente operative, tra queste:
Comma 722 – Mancata corresponsione dell’ indennità : E’ prevista a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Comma 723 – Ricorso fraudolento al tirocinio : La condotta fraudolenta del soggetto ospitante, con l’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente
il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria (le istruzioni operative fornite dall’ Ispettorato con al circ. n. 8 del 18.04.2018 sono ancora valide ).
Comma 724 – Comunicazioni ai centri per l’impiego : Gli obblighi di comunicazione, in coerenza con i precedenti orientamenti, riguardano esclusivamente i tirocini extra-curriculari.
Comma 725 – Obblighi di sicurezza : Per quanto concerne gli obblighi di sicurezza la figura del tirocinante viene equiparata a quella del lavoratore dipendente.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 530/2022