Pubblichiamo, come di consueto, il contributo mensile del nostro consulente in materia di gestione dei rifiuti, dott. Fabio Bravi. Questo mese l'informativa riguarda tre quesiti posti dalle imprese socie.

 

Quale codice CER consigliate per quanto riguarda le piastre collate solo sporche e per quelle con cattura di roditori o blatte?
Nelle Linee Guida Gestione Rifiuti Gennaio 2014, reperibili facendone esplicita richiesta alla segreteria ANID, per i supporti con colle sporche (presenza di insetti e/o roditori o eventuali tracce anche non visibili) si individuano due possibili classificazioni:

1) RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (consigliato da ANID)
    oppure
2) RIFIUTI NON INFETTI.

1) Classificazione con 2 soli CER alternativi riferiti allo scopo dell'attività:
CER 180103* rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli esseri umani che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
CER 180202* rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
Oltre agli adempimenti gestionali obbligatori anche per i rifiuti non infetti:
– riduzione Deposito temporaneo a 5 gg o 30 gg per quantità inferiori a 200 litri
– registrazione del movimento di carico/scarico entro 5 gg
– trasporto all'interno di contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»

2) Esclusione del rischio infettivo tramite specifica analisi biologica su campione rappresentativo da effettuarsi previo ogni conferimento e comunque entro i termini del deposito temporaneo dei rifiuti infettivi (30 giorni per volumi inferiori ai 200 L o 5 giorni per volumi superiori a 200 L).
CER da definire, nell'ambito del capitolo 15 imballaggi, sulla base della composizione del preparato adesivo rilevabile nella scheda di sicurezza e del materiale di cui è costituito il supporto.

 

Dobbiamo avere dei permessi speciali per trasportare le esche collate sostituite presso i clienti fino al magazzino per lo stoccaggio temporaneo?
I rifiuti originati da attività di manutenzione (art. 266 co. 4 del TUA) possono essere considerati amministrativamente prodotti presso la sede aziendale del produttore e pertanto possono viaggiare dal sito ove è avvenuto l'intervento di manutenzione del sistema di monitoraggio fino alla sede aziendale in contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» o, qualora non infettivi, in comuni contenitori in grado di scongiurare sversamenti e contatto con agenti atmosferici.

Il magazzino ove avviene il deposito temporaneo deve avere caratteristiche particolari o quelle per quello dei formulati vanno bene?
Sempre nelle citate linee guida trova le seguenti indicazioni riguardo la corretta conduzione del deposito temporaneo preliminare alla consegna all'azienda che provvede al recupero o smaltimento del rifiuto. Non vi sono particolari caratteristiche diverse da quelle previste dai formulati.
Il deposito temporaneo deve essere eseguito per codici CER omogenei.
Nella gestione di un deposito temporaneo devono essere rispettate le prescrizioni relative al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 (TUA).
Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo. Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto, l'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le condizioni richieste dal D.Lgs. 3 Febbraio 1997 n.52 e smi.
Il deposito temporaneo deve avvenire al riparo dagli agenti atmosferici e nel rispetto di tempi/quantitativi massimi, in particolare, l'avvio verso le successive operazioni (smaltimento o recupero) può avvenire a scelta del produttore unicamente secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:
– criterio temporale: il conferimento dei rifiuti a terzi avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
– criterio volumetrico: il conferimento dei rifiuti a terzi avviene quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il predetto limite volumetrico, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. E’ importante ribadire che il limite volumetrico si riferisce alla somma dei volumi di tutti i rifiuti in deposito.
In aggiunta a quanto sopra per i rifiuti potenzialmente infettivi:
– riduzione Deposito temporaneo a 5 gg o 30 gg per quantità inferiori a 200 litri
– registrazione del movimento di carico/scarico entro 5 gg
– deposito all'interno di contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti (sanzionabile) o uno stoccaggio che necessita di una specifica autorizzazione.

 

In allegato l'informativa da scaricare e stampare