Pubblichiamo l'informativa mensile del nostro esperto. dott. Fabio Bravi, in materia di rifiuti: di seguito un quesito posto da un'impresa socia in materia di SISTRI  e una nota relativa al trasporto in proprio di rifiuti assimilati agli urbani.

 

Quesiti dai soci
Volevamo chiedere chiarimenti in merito al contenuto del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare vorremmo sapere come dovrà comportarsi, se viene approvato il nuovo sistema, un’azienda multiservizi con più di 10 dipendenti di cui solo 3 si dedicano alla derattizzazione. (CAVIS S.R.L.)

 

Risposta
La informo che il nuovo sistema SISTRI è già in vigore ed è utilizzato obbligatoriamente da talune tipologie di aziende ed in via facoltativa (1) da parte di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e servizi SOLO se occupano fino a 10 unità lavorative annue (ULA) (2) nell'unità locale in esame.
La norma non prevede “sconti” in base al numero degli addetti impiegati effettivamente nelle mansioni operative che generano rifiuti (da Lei chiamati addetti alla derattizzazione), bensì intende la totalità degli addetti ed altresì non vi sono eccezioni sulla base della quantità dei rifiuti pericolosi prodotti.
Pertanto l'unico elemento da tener presente riguardo al numero delle ULA è la loro eventuale ripartizione in unità locali distinte, cioè è necessario prendere in considerazione solo le ULA ascritte all'unità locale ove avviene la produzione del rifiuto pericoloso. Se il numero di tali unità è maggiore di 10 allora è necessario provvedere all'iscrizione di quella unità locale al SISTRI (3).

 

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

L'Albo Gestori Ambientali tramite apposita circolare (4) ha chiarito che l’impresa che intenda trasportare ai centri raccolta o stazioni ecologiche comunali o intercomunali (5) i rifiuti  speciali  prodotti  dalla  propria  attività, debba essere iscritta all’Albo per il trasporto in conto proprio (6), anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani. Ciò in quanto la normativa non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti  speciali  assimilati  ai  rifiuti  urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

 

Note

1.  ai sensi del D.M. n. 126 del 24 aprile 2014
2. come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
3. Per ulteriore approfondimento si veda l'informativa luglio 2014.
4. Circolare Prot. n. 437 del 29/05/15
5. disciplinati dal  D.M.  8  aprile  2008
6. ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

In allegato l'informativa in formato PDF da scaricare e stampare