E' proseguita, lo scorso 10 giugno, la trattativa per il rinnovo del CCNL di categoria. In apertura del confronto, la delegazione imprenditoriale ha consegnato alle OO.SS. un testo relativo alla revisione dell’attuale articolo 3 – “Assetti contrattuali” in aggiunta a quello relativo alla “Salute e sicurezza sul lavoro” consegnato nella precedente riunione del 22 maggio u.s.

Dopo una pausa, le OOSS hanno quindi fornito una serie di osservazioni ad entrambi i testi.

Specificamente, nel testo sulla sicurezza, hanno proposto di:

– Eliminare l’ultimo comma della prima pagina in cui sono elencati gli adempimenti obbligatori a carico del lavoratore, già previsti dalla legge;

– Prevedere che il RLS sia eletto, su iniziativa delle sole oo.ss. firmatarie del c.c.n.l., senza alcuna limitazione tra i lavoratori, anche se in prova o in forza con contratto non a tempo indeterminato;

– Aumentare il numero di RLS per le imprese da 201 a 1.000 lavoratori (dai 3 della proposta datoriale a una fascia tra 3 e 6), per le imprese oltre 1.000 lavoratori (dai 6 della proposta datoriale a una fascia tra 6 e 9) e 1 RLS aggiuntivo per le imprese oltre i 3.000 lavoratori in misura proporzionata al crescere dell’impresa, senza alcuna valutazione preventiva di effettiva necessità;

– Prevedere che ai fini del computo dei lavoratori in tale materia, non si utilizzi il criterio della riproporzionalità per i part-time;

– Nell’ambito del tavolo tecnico proposto dalla delegazione datoriale a pagina 3 del documento, prevedere la possibilità di aumentare le ore di permesso retribuito spettanti al RLS, fermo rimanendo il loro aumento automatico e non negoziato in base ad effettive e riscontrate esigenze di maggiore copertura del territorio;

– Stabilire che siano esclusivamente le ooss a determinare la collocazione territoriale degli RLS (primo comma pagina 4 del testo);

– Prevedere che la documentazione inerente gli obblighi di sicurezza sia “fornita” al RLS e non solo “messa a disposizione”;

– Stabilire un preavviso per la richiesta di permesso del RLS di 48 ore e non cinque giorni, come da proposta datoriale;

– Eliminare la possibilità per il datore di lavoro di delegare altra persona al posto del RSPP per accompagnare il RLS negli accessi ai luoghi di lavoro (terzultimo comma pagina 4);

– Prevedere che le spese di trasferimento per le riunioni periodiche siano a carico del datore di lavoro.

 

Si sono inoltre riservati ulteriori approfondimenti tecnici in merito a:

– la proposta datoriale relativa all’obbligo di preavviso nei casi in cui il lavoratore rientri in servizio dopo sessanta giorni di malattia continuativa, al fine di consentire al datore di lavoro di predisporre la visita medica, quando necessaria;

– le modalità di elezione dei RLS;

– la formazione del RLS.

 

Sulla materia del RLST hanno invece proposto la costituzione di una commissione tecnica per disciplinare detta figura anche nell’ambito degli organismi bilaterali territoriali di settore, se e quando costituiti.

 

Sull’altro documento relativo alla contrattazione di secondo livello, le OOSS hanno:

– proposto di chiarire il carattere puramente “consultivo” della commissione nazionale indicata in fondo a pagina 2, mai surrogatorio o sostitutivo dei soggetti territoriali competenti;

– anticipato che proporranno un elenco di altre materie da aggiungere a quelle oggi demandate dal c.c.n.l. alla contrattazione di secondo livello;

– respinto la proposta datoriale di demandare l’ultima tranche del rinnovo contrattuale alla contrattazione di secondo livello (fermo rimanendo, a una certa data, l’erogazione in busta paga con le modalità ordinarie in caso di mancata contrattazione), e proponendo di contro la conferma dell’attuale Elemento di Garanzia Retributiva, anche aumentato, erogato con modalità differenti, tali da incentivare maggiormente la contrattazione decentrata (ad es. voce fissa in busta paga mensile), non ritenendo percorribile la logica di scambiare il “certo” (la tranche del c.c.n.l.) con l’incerto (contrattazione di secondo livello legata ovviamente al raggiungimento di obiettivi).

 

Terminata l’illustrazione da parte delle oo.ss., dopo una breve consultazione, le associazioni imprenditoriali unanimemente hanno ritenuto di non potersi esprimere sulle osservazioni sindacali, non solo perché numerose, ma anche considerando che, stanti i diversi punti su cui si è mantenuta una loro riserva di approfondimento, non è ancora chiaro il quadro complessivo.

Si è tuttavia ritenuto necessario, come datoriali, precisare immediatamente, ed a scanso di malintesi, che l’Elemento di Garanzia Retributiva stabilito nel c.c.n.l. 31/05/2011 è afferente esclusivamente a detto accordo, peraltro scaduto, e non esiste in materia alcun consolidamento né automatismo che renda di fatto già disponibile alle oo.ss. sia nell’”an” che nel “quantum” detto elemento retributivo.

Infine, la delegazione datoriale ha anticipato che nel prossimo incontro sarà illustrata la proposta datoriale relativa alla revisione dell’articolo 51 recante la disciplina contrattuale in materia di “Trattamento di malattia ed infortunio”.