Si fa seguito a quanto comunicato con lettera circolare n. 2 del 22 luglio 2014 per ricordare che il Comune di Milano ha approvato il regolamento comunale della tassa sui rifiuti – TARI (Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2014 pubblicata all’albo pretorio il 15 luglio 2014) e le relative tariffe per l’anno 2014 (delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 2 luglio u.s. pubblicato all’albo pretorio il 18 luglio u.s.). 

Il nuovo tributo comunale sostituisce la precedente TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) mantenendo, tuttavia, sostanzialmente invariata la disciplina complessiva della stessa.Rinviando alla lettura complessiva del Regolamento che contiene la disciplina del nuovo tributo comunale e della tariffa approvata per l’anno 2014, si segnalano di seguito le principali disposizioni ivi contenute e le differenze rispetto alla precedente TARES, nonché le disposizioni per le tariffe TARI 2014.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELIBERA N. 17/2014

Art. 2 – Gestione del servizio e classificazione dei tributi 

Con disposizione interpretativa, il Comune stabilisce che sono considerati rifiuti speciali i rifiuti che il Comune non ha assimilato agli urbani ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio. Per l’elenco dei rifiuti assimilati si rinvia all’allegato 1 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si ricorda che costituiscono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2 del D.L.vo n. 182/2006 i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi, assimilati dal Comune a rifiuti urbani e gli altri rifiuti elencati nel comma 4 dell’art. 2 del regolamento, che conferma la precedente disciplina TARES.

Art. 6 – Presupposto per l’applicazione del tributo

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati. E’ stata eliminata l’indicazione che costituisce presupposto oggettivo di applicazione del tributo l’occupazione di fatto dei locali o delle aree.

Art. 9 – Esclusioni

L’art. 9 del regolamento conferma l’esclusione dalla tassazione TARI dei locali e delle aree indicate nel precedente articolo 8 del regolamento TARES (locali ed aree che non possono produrre rifiuti quali celle frigorifere, locali non utilizzati senza allacciamenti e servizi a rete fabbricati non agibili in ristrutturazione, ecc.). Viene confermato che sono escluse dalla TARI le aree adibiti in via esclusiva al transito, circoscrivendo tuttavia l’esenzione alle sole aree esterne (vd. lett. g), comma 1, art. 9 del regolamento). Per i locali con contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia possibile individuare superfici escluse dal tributo, viene confermata la percentuale di riduzione forfetaria della superficie ai fini della tassazione TARI già prevista ai fini della TARES (es.: macellerie -50%, pasticcerie -30%, distributori -30%, vedi per l’elenco completo il comma 5, dell’art. 9 del regolamento). Viene altresì confermato che per fruire dell’esclusione della tassazione i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione l’attività svolta e le superfici di formazione dei rifiuti, nonché comunicare entro gennaio dell’anno successivo i quantitativi dei rifiuti speciali, allegando la documentazione che attesti il recupero e lo smaltimento attraverso imprese abilitate (vd. comma 6, lett. a) e b)); al proposito, viene stabilito che la presentazione entro il termine indicato della predetta comunicazione è presupposto essenziale ai fini dell’accoglibilità.

Con l’occasione si segnala per connessione di tema che la delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI 2014 (delibera n. 20/2014) stabilisce che, nel caso di attività produttive che diano luogo in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

Artt. 13 e 30 – Periodi di applicazione del tributo e dichiarazioni – Sanzioni

Sono modificate le normative concernenti la tempistica e gli effetti della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione di possesso o detenzione delle aree o locali tassati (art. 13). In particolare:

–  la dichiarazione  iniziale  di  possesso o detenzione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di inizio o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;

–   la dichiarazione di variazione “in aumento” deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso e maggiore ammontare del tributo;

–   la dichiarazione di cessazione e di variazione “in diminuzione” deve essere presentata prima della data di rilascio dei locali; se la dichiarazione è presentata in ritardo rispetto alla data di rilascio, si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione. Tuttavia, il contribuente potrà sempre dimostrare con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o variazione in diminuzione o che altro soggetto abbia regolarmente denunciato il possesso/detenzione del locale/area;

–  la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo nel qual caso dovrà essere presentata dichiarazione di variazione in aumento o diminuzione secondo quanto detto in precedenza. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

L’art. 30 del regolamento specifica che non sarà applicata la sanzione per omessa o infedele dichiarazione alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto alla data di inizio o di variazione in aumento con riferimento al possesso o alla detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo. Grazie a tale disposizione i contribuenti potranno presentare denunce di possesso o di variazione in aumento senza applicazione di sanzioni fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello si è verificato il presupposto di applicazione o di variazione in aumento del tributo, fermo rimanendo che il tributo sarà determinato alla data di inizio possesso/detenzione o variazione in aumento.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini TARSU o TARES conservano validità anche ai fini della TARI (art. 36 del regolamento); pertanto, il contribuente, che ha già presentato la denuncia ai fini TARSU o TARES, non dovrà presentare apposita denuncia ai fini della TARI.

Art. 22 – Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

E’ stata completamente modificata la disciplina relativa alle riduzioni tariffarie previste per il contribuente che avvii al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani (carta, vetro, plastica, ecc.), in particolare:

  1. 1.la TARI non è dovuta in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il recupero deve essere attestato specificamente dal soggetto terzo che effettua attività di recupero;
  2. 2.la riduzione è calcolata proporzionalmente in base alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero rapportata ai quantitativi medi calcolati sulla base del coefficiente di produzione stabilito per la categoria dal Comune (coefficiente di produzione Kd, coefficiente che esprime i kg. di rifiuti prodotti per metro quadrato);
  3. 3.per usufruire della riduzione il contribuente deve seguire la seguente procedura:
    • •entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce deve essere presentata un’apposita richiesta di riduzione;
    • •entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la seguente documentazione:
      1. i.documentazione che provi la tipologia e la quantità di rifiuto avviato in proprio al recupero,
      2. ii.attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero,
      3. iii.copia del registro di carico e scarico,
      4. iv.copia autorizzazione del soggetto che effettua il recupero.

La documentazione deve essere validità dal gestore del servizio.

L’agevolazione è quindi riconosciuta in misura superiore a quella prevista dalla precedente normativa in materia di TARES, ma è riconosciuta esclusivamente al produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani che avvii in proprio al recupero gli stessi.

Art. 24 – Esenzioni e agevolazioni 

Con disposizione generale, il regolamento approvato consente al consiglio comunale di introdurre un’agevolazione pari al 25% della tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazioni di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Al proposito sono state stabilite due limitazioni:

  • •sono ammessi all'agevolazione i soli esercizi che hanno un unico punto di accesso sulla via oggetto dei lavori;
  • •l’agevolazione non è concessa a unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni.

L’agevolazione sarà applicata d’ufficio sul conguaglio relativo all’annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull’annualità successiva.

Il periodo e le vie interessate saranno indicate nelle ordinanze di limitazione del traffico.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari appena commentate, per l’anno 2014, come specificato in seguito, il consiglio comunale ha stabilito l’agevolazione tariffaria per tutti gli esercizi situati in zone precluse al traffico per lavori. Si evidenzia in questa sede che Unione-Confcommercio Milano da anni sollecita apposite norme comunali per ridurre le tasse locali degli esercizi commerciali interessati da lavori pubblici che si protraggono da più di sei mesi.  L’introduzione della disposizione in tema di TARI costituisce, quindi, un inizio importante che afferma la correttezza di un principio cardine dell’azione politica svolta da Unione-Confcommercio Milano; ci auguriamo che tale principio venga recepito anche per gli altri tributi locali e, in particolare, ai fini della COSAP e dell’imposta di pubblicità.

Entrata in vigore: Il regolamento approvato entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TARIFFE TARI ANNO 2014

DELIBERA N. 20/2014

Le tariffe TARI approvate dal Comune di Milano per il 2014 (vd. allegato) prevedono incrementi ridotti rispetto alle tariffe TARES del 2013.

In sede di approvazione delle tariffe il Comune di Milano ha recepito le richieste di Unione-Confcommercio e ha riconosciuto le seguenti agevolazioni per alcuni settori rappresentati:

  • riduzione tariffaria di € 0,50 al mq. per la categoria tariffaria “08alberghi senza ristorante”. Si ricorda che nella tariffa TARES 2014 era previsto un abbattimento di € 0,30 al mq.;
  • riduzione tariffaria di € 0,50 al mq. per la categoria tariffaria “07alberghi con ristorante”;

Si evidenzia in questa sede che per consentire i predetti abbattimenti tariffari per gli alberghi, il Comune di Milano ha stanziato 350.000 euro. Per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie, paritarie o iscritte al registro delle scuole non paritarie e alle istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale viene introdotta una riduzione tariffaria di € 1,04 al mq. 

Grazie allo stanziamento di un milione e duecentomila euro, vengono confermate le seguenti agevolazioni già previste in materia di TARES 2013: 

  • riduzione tariffaria di € 1,20 al mq. per ortofrutta, pescherie e pizza al taglio;
  • riduzione tariffaria di € 2,00 al mq. per fiori e piante;
  • riduzione tariffaria di € 1,30 al mq. per la categoria tariffaria “22-osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie”;
  • riduzione tariffaria di € 1,20 al mq. per la categoria tariffaria “24-bar, caffè, pasticcerie”.

E’ confermata anche la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per i banchi di mercato (categorie 16 e 29), a condizione che l’intero mercato abbia effettuato la raccolta differenziata tramite il conferimento ai compattatori.

Sono, infine, introdotte due nuove agevolazioni:

  • •come sopra anticipato, è prevista un’agevolazione tariffaria pari al 25% per le attività commerciali e artigianali situate inzone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. A norma dell’art. 24 del regolamento TARI sopra illustrato, si ricorda che sono ammessi all'agevolazione i soli esercizi che hanno un unico punto di accesso sulla via oggetto dei lavori e che l’agevolazione non è concessa a unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni;
  • •agevolazione pari al 50% della tariffa per le imprese costituite da non più di due anni che svolgono attività finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca; per le altre condizioni si rinvia al punto 3.1 della delibera che approva le tariffe TARI 2014.