L. 25 gennaio 1994, n. 82

Disciplina delle attività di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Pubblicata nella Gazzetta Uff. 3 febbraio 1997, n. 27

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A.N.I.D.

Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione

I requisiti normativi nazionali necessari per iniziare l’attività e lo svolgimento dei servizi di Disinfestazione e Derattizzazione.

Premessa

Per svolgere l’attività di Disinfestazione e Derattizzazione in Italia occorrono alcuni requisiti normativi, ma, soprattutto, è indispensabile, se si vuole entrare e rimanere sul mercato della Disinfestazione, possedere le conoscenze necessarie sul piano tecnico.

Queste conoscenze si possono acquisire, oltre che con la esperienza quotidiana, attraverso una attività di formazione e di aggiornamento, partecipando ai Corsi, ai Convegni ed ai Seminari monotematici organizzati da A.N.I.D. sulla materia.

Requisiti per svolgere l’attività di Disinfestazione e Derattizzazione in Italia

Le attività di servizio in Italia sono regolamentate dalla legge 25.01.1994 n. 82 recante “Disciplina delle Attività di Pulizia, di Disinfezione, di Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione” che costituisce una specie di Legge-quadro delle attività suddette, dal D.M. 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell’Industria, che stabilisce i requisiti morali, finanziari e tecnici per essere iscritti nell’Albo Provinciale delle Imprese, istituito presso ogni Camera di Commercio, condizione essenziale per poter esercitare le attività in questione e dalla Circolare n. 34-28/C del 25.11.1997 della Direzione Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Tale normativa si sostanzia nella necessità che le Imprese che intendano esercitare le suddette attività siano preventivamente iscritte nell’apposito Albo, dichiarando e documentando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa citata.

Secondo una interpretazione condivisa anche dalle Camere di Commercio, “il legittimo esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso, da parte delle imprese interessate, di requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 558/99 le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla L.82/94 presentano denuncia di inizio attività (vedasi art. 19 L. 241/90), dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti, e l’accertamento dei predetti requisiti viene effettuato, così come espressamente previsto dall’art. 8 del precitato DPR 558/99, alternativamente dalla C.P.A. o da responsabile di procedimento individuato ai sensi della L. 241/90.”

È quindi indiscutibile che la sussistenza dei requisiti per esercitare legittimamente le attività di cui trattasi deve precedere l’inizio dell’attività.

Requisiti Tecnico-professionali. (art. 2, punto 3 D.M. 274/97)

I requisiti tecnico-professionale, di cui all’art. 2, punto 3 del D.M. 274/97, che testualmente recita “I requisiti tecnico-professionali di cui al comma, sono i seguenti:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico…. omissis ….
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente all’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività;
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

In definitiva, quindi, il requisito fondamentale per poter svolgere in Italia le attività di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione consiste nell’aver all’interno della Impresa, o in qualità di Titolare o di Socio di lavoro o di dipendente full time, un Responsabile Tecnico in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o di Laurea in materie di competenza (es. biologia, chimica, scienze naturali, agraria, etc.) oppure possano documentare esperienza triennale in Aziende esercenti tale attività.

Questo requisito consente alle Aziende la possibilità di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese, di cui si è appena detto, requisito essenziale per poter svolgere le attività suddette.

La normativa vigente in Italia per l’esercizio delle attività di Disinfestazione e Derattizzazione

In Italia il Legislatore è intervenuto soltanto recentemente dapprima, come si è detto, con la legge 25.01.1924 n. 82 recante “Disciplina delle Attività di Pulizia, di Disinfezione, di Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione” che costituiva una specie di Legge-quadro delle attività suddette; e successivamente con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell’Industria, seguito dalla Circolare n. 34-28/C del 25.11.1997 della Direzione Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato.

È noto come la legge 82/94 ed il DM 274/97 hanno definito le attività di Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, lasciando pur tuttavia indefinita l’area di competenza delle attività di “disinfezione” e “sanificazione” sul piano giuridico.

È peraltro di tutta evidenza la differente professionalità necessaria agli operatori (ed alle Imprese) che svolgono servizi di pulizia dalle Imprese e dagli Operatori che intervengono in servizi di disinfestazione e derattizzazione, contro agenti infestanti, utilizzando, tra l’altro, prodotti biocidi.

Più recentemente sono intervenuti due Decreti del Governo Prodi che, unitamente alle Direttive CEE in via di emanazione in materia, incidono profondamente nella definizione e nella qualificazione delle Imprese del settore:

a) il Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 emanato dal Ministro per le attività produttive, meglio noto come Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di Disinfestazione e Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica per lo svolgimento delle attività di pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla normativa esistente, che richiede, appunto, il possesso di requisiti tecnici specifici per l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività fissati dal D.M. 274/97.

La differenziazione confermata tra le attività indicate di pulizia e quelle di Disinfestazione si muove altresì perfettamente in linea con l’indirizzo attuato dalle Direttive CEE in materia di Biocidi (v. successivamente), e seguito dal Ministero della Salute italiano, che prevede l’utilizzo dei prodotti disinfestanti revisionati ed autorizzati solamente ad “operatori professionali appositamente formati”.

Viene cioè consolidata una opinione diffusa in tutti i Paesi Comunitari che individua e richiede quali requisiti essenziali per lo svolgimento delle attività di Disinfestazione in senso lato e di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nel dettaglio il possesso di una specifica professionalità, basata sulla formazione e sull’aggiornamento degli operatori del settore.

b) Il Decreto 13 aprile 2007 emanato dal Ministero della Salute , relativamente alla immissione di sostanze attive (di cui all’allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo) sul mercato dei biocidi, che pone il problema di identificare quale sia la figura del “professionista adeguatamente formato”, che sia la Direttiva comunitaria, sia il Decreto del Ministro della Salute tassativamente indicano come unico operatore competente e deputato all’uso delle sostanze biocida che sono in corso di autorizzazione alla immissione sul mercato della Disinfestazione.

Le Direttive CEE in materia di Biocidi e Servizi

Sul piano normativo europeo, l’Industria della Disinfestazione è interessata direttamente da due Direttive Comunitarie:

  • la Direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, meglio nota come “Direttiva Biocidi”, la cui attuazione in Italia è di competenza del Ministero della Salute.

Le Direttive CEE susseguitesi in materia fanno costantemente riferimento ad utilizzo di detti prodotti da parte di “operatori professionali”, da ultimo, la Direttiva 2006/140/CE del 20 dicembre 2006, conferma e rafforza tale peculiarità con l’affermazione che “detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati”;

  • la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (allegato G), meglio nota come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”, in corso di approvazione da parte della Commissione;

La difesa dell’ambiente, delle persone, degli animali e delle cose come si è detto in premessa, oltre a requisiti normativi, quando si considerano i servizi inerenti alla Disinfestazione e la Derattizzazione non si può non tener conto che tali attività intervengono direttamente sull’ambiente, in primo luogo, ed inoltre sulle persone, sugli animali e sulle cose.

Il problema non è soltanto riferito ai prodotti disinfestanti e derattizzanti, ieri indicati come PMC ed oggi definiti comunemente Biocidi, che peraltro sono oggetto di una attenta e “rivoluzionaria” revisione sancita e determinata dalla già citata Direttiva Biocidi, ma anche soprattutto sulle metodologie e sui processi di intervento che vengono attuati nello svolgimento di un servizio di deblattizzazione, di lotta alle zanzare o alle mosche, o di derattizzazione, sia in ambienti esterni, che in abitazioni o in luoghi confinati.

La complessità della materia coinvolge conoscenze di ordine entomologico (le specie di infestanti, i loro cicli vitali e quindi le possibilità di contrastarle sono in continuo aumento ed in evoluzione, basti considerare l’avvento della “Aedes albopictus” alias Zanzara Tigre), chimico, in relazione alle formulazioni dei prodotti biocidi, di ordine tecnico in relazione alle attrezzature ed agli accessori impiegati e, soprattutto, di una grande esperienza sul campo oltre ad una specifica (e documentata) attività di formazione ed aggiornamento degli addetti.

Tutto ciò per garantire una adeguata e sicura professionalità degli operatori della Disinfestazione, dal momento che nessuno, consapevolmente, affiderebbe interventi di tal genere a personale non preparato ed in grado di agire con il minor impatto possibile sull’ambiente, sulle persone, sugli animali e sulle cose.

Le Imprese aderenti ad A.N.I.D. e che si fregiano del logo della Associazione sono impegnate, sul piano deontologico, ad osservare determinate procedure ed a garantire una propria professionalità, come si può vedere dall’allegato Regolamento di uso del marchio A.N.I.D.

La professionalità: la formazione e la tutela degli Addetti e dei Tecnici

Come si è detto, con grande uniformità, in campo nazionale ed europeo, attraverso le Direttive CEE ed i Decreti del Governo Italiano di recepimento, si pone il problema di identificare quale sia la figura del “professionista adeguatamente formato”, che sia la Direttiva comunitaria, sia il Decreto del Ministero della Salute tassativamente indicano come unico operatore competente e deputato all’uso delle sostanze biocida che via via sono in corso di autorizzazione alla immissione sul mercato della Disinfestazione.

Anche in sede di rinnovo del Contratto Nazionale di Categoria sono state riconosciute le peculiarità del Settore specifico della Disinfestazione, e sulla formazione degli addetti è stato definito un apposito documento regolamentativo.

D’altra parte, è evidente come l’utilizzo di prodotti biocidi, la conoscenza necessaria delle caratteristiche delle specie infestanti, l’applicazione di tecniche di lotta particolari, l’aggiornamento indispensabile, l’impatto ambientale ed il controllo della “adeguata formazione” costituiscano un aspetto rilevante dell’intero argomento.

L’A.N.I.D. svolge da anni questa attività formativa e di aggiornamento, sottoponendo tecnici di base e Responsabili Tecnici a Corsi ed a Seminari specifici e ad un esame finale davanti ad una Commissione esaminatrice formata da Componenti espressi dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Università e dalla Associazione di categoria.

Tale impostazione si ispira alla analoga azione svolta nei Paesi Europei dalla C.E.P.A. ed è stata statuita nel “Protocollo di Roma” cui seguirà un ulteriore protocollo comunitario per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori della Disinfestazione.

In sostanza, la Professionalità degli Operatori della Disinfestazione consiste non soltanto nella esperienza acquisita sul campo, ma, allo stato attuale, moderno e globale della evoluzione tecnica e scientifica, anche e soprattutto in una adeguata, costante e documentata attività di formazione ed aggiornamento tecnico, che già in alcuni Paesi europei costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dei servizi e che non potrà che rivestire una importanza fondamentale anche nella legislazione di recepimento delle Direttive CEE in Italia.